Treni in ritardo e al freddo, scatta il maxi-risarcimento: al passeggero 400 euro (per un biglietto da 5)

La sentenza dopo un viaggio di 24 ore sulla Roma-Cassino, per di più senza cibo

Treni in ritardo e al freddo, scatta il maxi-risarcimento: al passeggero 400 euro (per un biglietto da 5)
Treni in ritardo e al freddo, scatta il maxi-risarcimento: al passeggero 400 euro (per un biglietto da 5)
di Michela Allegri
Giovedì 19 Ottobre 2023, 00:06 - Ultimo agg. 13:09
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Passeggeri intrappolati sui vagoni, treni in maxi-ritardo, magari a causa di condizioni meteo avverse, ma che erano state annunciate da giorni nelle previsioni. Con una nuova sentenza la Corte di Cassazione ha stabilito che i pendolari non debbano ricevere solo il risarcimento del biglietto, ma anche del danno esistenziale, provocato dal disagio vissuto nelle ore trascorse in attesa. La sentenza riguarda un caso limite, ma può essere estesa anche a situazioni meno gravi, se viene dimostrato che i rallentamenti erano prevedibili e che la società responsabile del trasporto non si è attivata per renderli quantomeno tollerabili.

I FATTI

Tutto è partito dal maxi-ritardo accumulato da un treno carico di pendolari sulla tratta Roma-Cassino. I fatti risalgono al 3 febbraio 2012: a causa di una forte nevicata, avvenuta a Roma e nel basso Lazio, il treno era rimasto isolato per un giorno e una notte, visto che la circolazione ferroviaria era stata sospesa. I passeggeri erano intrappolati al freddo e praticamente senza cibo.
A condannare la società erano stati prima il Giudice di pace - a cui si era rivolta una passeggera - e poi il Tribunale di Cassino, nel 2019.

Una decisione che adesso è stata confermata in pieno dalla Suprema Corte, che ha respinto il ricorso dell’azienda. Ma non è tutto. Non è stata confermata solo la decisione del Tribunale, che aveva condannato la società ferroviaria al pagamento di 5 euro e 25 centesimi, a titolo di indennizzo da ritardo, e di 400 euro a titolo di risarcimento del danno esistenziale: gli ermellini hanno anche condannato la società a pagare 900 euro di spese di legali e altri mille euro per responsabilità aggravata.

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LA MOTIVAZIONE

Nella sentenza i magistrati della III sezione civile scrivono che i giudici, oltre a constatare l’oggettività del ritardo - quasi 24 ore -, hanno sottolineato altri due fattori: l’omissione «di ogni adeguata assistenza» e il fatto che i bollettini metereologici avevano chiarito la situazione «in misura sufficiente, al di là quindi delle pur possibili evoluzioni ulteriormente peggiorative». Per questo motivo - si legge ancora nella motivazione - il fatto che il problema fosse ampiamente prevedibile avrebbe dovuto «indurre l’esercente il servizio di trasporto ferroviario, cui quello si era impegnato contrattualmente, a predisporre con precauzionale diligenza misure organizzative di assistenza, indipendentemente, cioè, dalla possibilità di porle in essere, in forma ridotta, una volta concretizzata la situazione di emergenza». Tradotto: servivano maggiore assistenza per i passeggeri e organizzazione di soluzioni alternative per portare a termine il viaggio nel modo più tempestivo possibile. Il Tribunale, prosegue la sentenza, ha «evidentemente, quanto ragionevolmente, ritenuto il travagliato viaggio di quasi 24 ore continuative in defatiganti condizioni di carenza di cibo, necessario riscaldamento e possibilità di riposare, un’offesa effettivamente seria e grave... tale da non tradursi in meri e frammentati disagi, fastidi, disappunti, ansie o altro tipo di generica insoddisfazione».

LA GIUSTIFICAZIONE

Inutile il tentativo di giustificazione dell’azienda, che ha sostenuto che i passeggeri avrebbero dovuto «astenersi dal mettersi in viaggio». Come sottolinea infatti la Cassazione, «le informazioni fornite - dalla società, ndr - non erano tali da far prevedere che il tragitto non si sarebbe concluso in tempi ragionevoli». Oltretutto le persone offese avrebbero anche dovuto trovare «un luogo dove soggiornare, a Roma o nel corso del travagliato tragitto», a loro spese. La Corte ha poi aggiunto che la normativa nazionale e comunitaria non assicura solo forme di indennizzo in caso di cancellazione, interruzione e ritardo nel servizio, e non impedisce che vengano accolte ulteriori richieste di risarcimento in caso «di altri pregiudizi tutelati e lesi».

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