Mergellina, Comune bocciato: via libera ai tavolini dello Chalet Ciro

Mergellina, Comune bocciato: via libera ai tavolini dello Chalet Ciro
di Pierluigi Frattasi
Martedì 5 Giugno 2018, 08:54 - Ultimo agg. 09:42
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«Stop alla rimozione di tavolini e sedie per lo Chalet Ciro. Applicato illegittimamente il regolamento comunale sui chioschi». Il Tar Campania accoglie il ricorso dello storico chalet del Lungomare e annulla il provvedimento di diniego emanato un anno fa dal Comune di Napoli a conservare gli arredi considerati in eccesso, in quanto non più conformi al nuovo regolamento comunale dei chioschi su suolo pubblico del 2014, che definisce il limite per i tavolini a 20 metri quadrati, contro gli oltre 100 dello chalet Ciro. Per i giudici amministrativi, però, la nuova normativa sarebbe stata male applicata: il Municipio avrebbe dovuto rifarsi al regolamento dei dehors, che non prevede queste limitazioni. La sentenza adesso rischia di innescare un effetto a catena anche per gli altri chalet del Lungomare, da Posillipo a via Caracciolo, che hanno ricevuto dinieghi ai tavolini e che potrebbero fare ricorso.

«Ora siamo più sereni - commenta Antonio De Martino, titolare dello Chalet Ciro - la decisione del Tar ridà tranquillità a tante famiglie. Nessuna polemica col Comune. Ci auguriamo solo che il regolamento sia aggiornato, tenendo conto anche degli chalet, che a Napoli esistono da 60 anni, e che non sono equiparabili ai chioschi». La diffida del Comune, arrivata a giugno 2017, aveva rischiato di mettere in ginocchio il locale, che conta oltre 70 dipendenti, che per sopravvivere al ridimensionamento delle attività, aveva annunciato 22 licenziamenti, poi rientrati dopo la sospensiva concessa dal Tar la scorsa estate. Contro lo sgombero si era levato un coro di proteste - dalla I Municipalità all’associazione “Amici dello Chalet Ciro” - che avevano invocato il ritiro del provvedimento. 
 
«Il regolamento sui dehors non dice nulla sul pubblico esercizio cui il dehors è annesso; sicché non esige ma neanche esclude che tale esercizio sia collocato su suolo pubblico, come lo Chalet Ciro, sulla base di un distinto e preesistente provvedimento di concessione». È la motivazione con la quale la Sezione VII del Tar Campania - Rosalia Messina presidente, Valeria Ianniello relatore, Cesira Casalanguida primo referendario - ha accolto il ricorso della Chalet Ciro srl, assistita dagli avvocati Luigi De Martino e Gaetano Porto. 

«I giudici amministrativi - affermano i legali - hanno rigettato la tesi del Comune, secondo cui alla società si sarebbe dovuta applicare la limitazione dell’area esterna a 20 metri quadrati, sulla base di un’illegittima attuazione del regolamento chioschi, ritenendo non assimilabile la struttura fissa del locale ad un chiosco, in quanto avente dimensioni pari a 109 metri quadrati. Mentre i chioschi, come stabilito all’articolo 2 del regolamento, sono manufatti leggeri di piccole dimensioni. Nello specifico, nella zona sottoposta a vincolo Unesco (zona A), i chioschi non possono superare i 15 metri quadrati». Il Tar, invece, ha ritenuto che Ciro potesse rientrare nel regolamento dei dehors, «con la conseguenza della inapplicabilità di qualsiasi limitazione all’area pubblica in concessione». Il Comune è stato anche condannato al pagamento delle spese di giudizio, pari a 2.500 euro.

Il braccio di ferro parte con la riforma approvata dal Comune nel 2014. Sono varati due regolamenti: uno per i chioschi, dedicato ai titolari di concessione di suolo pubblico per l’installazione di gazebo per la vendita, che prevede un’occupazione massima di 20 mq; l’altro per l’occupazione di suolo pubblico con tavolini e ombrelloni da parte dei dehors che sono installati invece su sede privata. Il 9 marzo 2017, lo Chalet Ciro chiede al Comune il rilascio della concessione triennale in base al regolamento dei dehors. Il 6 giugno, il Municipio respinge la richiesta, ritenendo che il locale rientri nei chioschi, e il 21 lo diffida a sgomberare le aree in eccesso dai tavolini. Secondo l’Ente, infatti, non sarebbero le dimensioni della struttura di vendita a determinare quale delle due normative applicare, ma il tipo di rapporto con la società. Nel caso del regolamento dei chioschi, la concessione. Una tesi respinta in sentenza dal Tar.
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