Sono raccolte in 102 pagine le motivazioni dei giudici della Corte d’Appello (presidente Patrizia Cappiello, a latere Silvana Clemente e Mariella Ianniciello) che, a luglio scorso, hanno assolto tutti gli imputati. Su 22 che furono rinviati a giudizio, due sono deceduti mentre per 15 è intervenuta la prescrizione per il reato di abuso d’ufficio. Per il governatore Vincenzo De Luca (difeso dagli avvocati Paolo Carbone ed Andrea Castaldo) è stato prescritto anche il reato di falso, relativamente a un atto che riguarda, appunto, la lottizzazione.
Ora i magistrati spiegano il «loro» perché. E ne hanno per tutti: procura, difese e persino parti civili lasciando intendere come sia stato un processo pressocchè inutile.
L’atto in questione è quello che autorizza il Comune di acquisire, a prezzo agevolato, le aree per realizzare il progetto «Fronte del mare». I giudici non disdegnano di fare un excursus giuridico facendo dettagliati riferimenti a sentenze della Cassazione o a precedenti deliberati del Consiglio di Stato sulla questione Crescent abbandonandosi a qualche riferimento tecnico soltanto nello spiegare l’imputazione contestata. In linea di massima il collegio del presidente Cappiello lascia intendere che, nonostante il rinnovato dibattimento, nulla in più è stato apportato rispetto al procedimento di prima grado. Da nessuna delle parti.
Il riferimento è relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto il progetto relativo al Pua. Secondo la Corte, il ricorso dei pm Guglielmo Valenti e Rocco Alfano è inammissibile per «carenza di interesse attuale e concreto». E se anche i reati paesaggistici, al momento del processo in Appello, non erano ancora prescritti, secondo la procura, la richiesta di modifica della sentenza di primo grado non risponde a tre criteri che sono stati sanciti dalla Corte di Cassazione: concretezza dell’interesse, rispondenza di tale interesse ad una ragione esterna al processo e la natura obiettivamente riconoscibile di tale interesse.
REATI PAESAGGISTICI
Riguarda la contestazione mossa dalla procura relativamente alla «sostanziale assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale» per realizzare l’edificio. Per la Corte il punto nodale della questione è verificare cosa si intenda per «assenza» dell’autorizzazione. L’illegittimità dell’atto, secondo i giudici, sarebbe palese se proviene da un soggetto «assolutamente privo di potere» ovvero, deve essere individuato «un contrasto con norme imperative che determini la giuridica inesistenza o nullità dell’atto». In questa circostanza, invece, secondo i giudici l’illegittimità riguarda il solo iter formativo dell’atto stesso pertanto «non configura reato anche perché «il giudice penale non può sindacare e censurare, attraverso il vaglio di legittimità, valutazioni rientranti nella sfera tecnica».
Gli appelli proposti da Italia Nostra e No Crescent, per una riforma della sentenza di primo grado, sono anche questi «generici e privi di indicazioni dei motivi specifici». Mentre quello proposto dai legali di De Luca è «infondato» mentre ritengono il quadro probatorio «incerto».
«Non è consentita» in quanto il giudice penale non può intervenire quando vi è una legittima determinazione dell’autorità amministrativa, «esclusiva ed unica titolare del potere di programmazione edilizia» e che può intervenire «ex post» sanando una situazione di pregressa lottizzazione abusiva.