Roma, scuole e verde pubblico, il Tar annulla un bando di gara da 470 milioni

Roma, scuole e verde pubblico, il Tar annulla un bando di gara da 470 milioni
Mercoledì 31 Gennaio 2018, 11:25 - Ultimo agg. 13:47
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È annullato il bando di gara - di importo complessivo superiore ai 470 milioni di euro - indetto per l'affidamento per otto anni dei servizi per il funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale e la manutenzione del verde pubblico non di pregio, scolastico e delle piste ciclabili. L'ha deciso il Tar del Lazio con quattro sentenze accogliendo i ricorsi, tra gli altri, degli avvocati Antonio Lirosi e Marco Martinelli, per conto di Manutencoop Facility Management, Roma Multiservizi, La Veneta Servizi, Confartigianato e una serie di società consorziate.

La vicenda oggetto dell'esame del Tar ha inizio nel luglio scorso, quando l'Assemblea Capitolina ha individuato quale migliore modello organizzativo per la gestione la società mista pubblico-privata. I servizi sono: il trasporto scolastico degli alunni con disabilità, la pulizia nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali, la manutenzione del verde pubblico, i servizi di derattizzazione o il decoro delle piste ciclabili.

Due i motivi di ricorso accolti: il primo, nella parte in cui si contestava la scelta di utilizzare il modello della società mista pubblico-privata per l'affidamento; il secondo, sulla carenza di motivazione per la decisione di servirsi di una nuova società partecipata, invece di indire una gara ad evidenza pubblica. Per i giudici amministrativi, la scelta di utilizzare il modello società mista «appare utilizzata in modo non conforme a quanto consentito dalla normativa vigente», mentre «il Comune ha mancato di congruamente motivare la dedotta necessità di servirsi di una nuova società partecipata da preferirsi rispetto alla fisiologica opzione della acquisizione dei servizi sul mercato mediante gara ad evidenza pubblica»; e «non è dato comprendere le ragioni per le quali la costituzione della nuova società mista costituisca la scelta obbligata onde perseguire al meglio le finalità istituzionali dell'ente».

Il difetto di motivazione per il Tar «emerge altresì con riguardo alla lamentata carente giustificazione sul piano della convenienza e sostenibilità finanziaria, come imposto dalla legge», e «la motivazione della scelta di accorpare attività così eterogenee pecca di insufficienza ed inadeguatezza».
Alla luce di tutte le argomentazioni, i giudici hanno deciso di annullare il bando di gara, la deliberazione dell'Assemblea Capitolina recante gli indirizzi per l'indizione della gara e le determinazioni dirigenziali dei competenti dipartimenti in merito allo stesso provvedimento.
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