«Duemila alloggi da sanare», a Ischia parte la grande corsa al condono

«Duemila alloggi da sanare», a Ischia parte la grande corsa al condono
di Gigi Di Fiore
Venerdì 16 Novembre 2018, 07:00 - Ultimo agg. 11:46
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«Non c'è nessun condono. Provate ad andare in Comune a chiedere un nuovo condono, vi rideranno dietro» dice Luigi Di Maio. È proprio così, è vero che il famoso articolo 25 del decreto Genova, numero 109, non prevede un nuovo condono? Vediamo, numeri e norme alla mano, come stanno le cose.

Nella premesse del decreto, si parla di «interventi urgenti per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno». Tre su sei comuni dell'isola di Ischia, quelli investiti dal terremoto dell'agosto 2017. Sommando i tre condoni successivi (1985, 1993, 2003), gli ultimi dati raccolti negli uffici sulle istanze di condono in questi tre comuni sono 8530 a Forio, 3506 a Casamicciola, 1910 a Lacco Ameno. Fanno un totale di 13946 pratiche di condono da sanare. Ma non tutte queste pratiche rientrano nel decreto. Gli immobili interessati sono quelli non solo condonabili, ma anche danneggiati dal terremoto.
 
«È proprio così - spiega il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale - La ratio dell'inserimento di Ischia nel decreto nasce dalla necessità di ricostruire e riparare i danni subiti dagli immobili nei tre comuni nel terremoto del 2017. Per ricevere i contributi previsti dal decreto, i proprietari degli immobili devono dimostrare che la loro casa sia a posto con le leggi, quindi che non è abusiva. Si è posto il problema di quegli immobili con istanze di condono presentate in questi anni. Da qui la necessità, per poter richiedere la stima dei danni e avere quindi la possibilità di ottenere contributi, che le loro istanze di condono siano definite».

Nel famoso articolo 25 («definizione delle procedure di condono»), il decreto precisa che i tre comuni ischitani colpiti dal terremoto del 2017 «definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma pendenti alla data di entrata in vigore del presente condono». Significa, se la parola «pendenti» ha un significato, che non esistono spazi per nuove istanze di condono.

L'articolo 25 richiama in dettaglio i tre condoni successivi di riferimento per le pratiche da definire: il primo, previsto dalla legge del febbraio 1985, il secondo con la legge del dicembre 1994, il terzo con il decreto del settembre 2003. Di certo, la norma, che appare una specie di sanatoria sulle pendenze lasciate in sospeso dai tre condoni dal 1985 al 2003, prende atto delle difficoltà degli uffici comunali che, in 27 anni, non sono stati ancora in grado di decidere su tutte le istanze ricevute. Da qui un termine assegnato ai tre Comuni: sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Le amministrazioni comunali di Forio, Casamicciola e Lacco Ameno possono anche utilizzare conferenze di servizi, strumento amministrativo collegiale per accelerare le procedure in presenza di carenze tecniche e di personale. L'obiettivo, dice il decreto Genova, è «assicurare la conclusione dei procedimenti di esame delle predette istanze di condono».

«In questi anni abbiamo avuto difficoltà a definire le istanze - aggiunge il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale - Questo perché ci è sempre mancato il riferimento del piano di dettaglio che doveva varare il ministero dei Beni culturali e ambientali, che non è mai stato approntato. Le cose si sono velocizzate negli ultimi tempi con la legge Madia, che ha trasformato il silenzio rifiuto in silenzio assenso».

Di fatto, non tutte le 13.946 istanze pendenti nei tre comuni terremotati rientrano nella sanatoria prevista dal decreto Genova. Solo gli immobili danneggiati dal terremoto possono avere il condono rapido, per acquisire la legittimità al sopralluogo per la stima dei danni subiti. Finora, le richieste di sopralluogo sono state 1.590 a Casamicciola, 826 a Lacco Ameno e 69 a Forio. Fanno in totale 2.485. Tutti proprietari in attesa di risposta sui contributi per gli interventi sugli immobili. A loro, si aggiungeranno i proprietari delle case condonabili, danneggiate dal terremoto.

«Si tratta di un condono tombale» dice Legambiente. E motiva il suo giudizio netto, con la parte più controversa dell'articolo 25 del decreto. La parte che indica i criteri da seguire, per definire le istanze di condono sugli immobili colpiti dal terremoto, ferme da anni negli uffici dei tre comuni ischitani terremotati. Tre successivi provvedimenti di condono in 27 anni, ma le regole indicate dal decreto Genova in «esclusiva applicazione» sono quelle contenute nei capi IV e V della legge del 1985. Commenta Legambiente: «Le sanatorie del 1994 e del 2003 pongono dei limiti molto più restrittivi rispetto a quella del 1985».

Cosa dicono le «disposizioni della legge numero 47 dell'85»? Il limite di ultimazione della costruzione era fissato all'ottobre 1983. Un'integrazione successiva ha prorogato il limite al dicembre 1993. Le opere abusive sanabili sono quelle, «nei quali sia stati eseguito il rustico e completata la copertura». Gli ampliamenti parziali, invece, non devono superare il 30 per cento del manufatto. Ma è la parte sulle opere costruite in aree vincolate ad avere attirato più critiche. La sanatoria ora è possibile, con un parere della Soprintendenza. La legge del 1985 includeva tra le opera sanabili quelle «insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione». Ne sono escluse, invece, le opere costruite dopo i vincoli a tutela di interessi storici, artistici, archeologici, paesistici, ambientali. Su questo punto, l'ingegnere Sandro Simoncini, docente di Urbanistica e legislazione ambientale, commenta: «Riferire al condono del 1985, il primo e più permissivo provvedimento in materia varato in Italia, l'evasione di tutte le istanze permetterà di allargare a dismisura il bacino di coloro che potranno accedere ai fondi per la ricostruzione».

È così? Secondo il sindaco di Lacco Ameno, invece, le case sanabili che potranno aspirare a richiedere i fondi per la ricostruzione nei tre comuni sono 1.600, massimo 2.000. E spiega: «Nessun condono tombale. Molti, con istanze di condono pendenti, non hanno richiesto i sopralluoghi. Ora, dopo il sì al condono, lo faranno. Ma sono numeri bassi rispetto a quelli a casaccio sentiti in questi giorni. La legittimazione ai contributi non viene dalla richiesta di condono, ma dalla richiesta unita ad un danno accertato per il terremoto».

Appare ormai evidente l'importanza della definizione delle istanze di condono pendenti. È il presupposto amministrativo indispensabile, per regolarizzare la situazione giuridica della propria casa che consente di avviare la procedura per i contributi sugli interventi di riparazione dei danni del terremoto del 2017. E il decreto prevede che, in caso di lavori urgenti sui danni, si può intervenire in deroga alla tutela paesaggistica prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Unico limite, che conferma l'importanza e la necessità del condono, resta che «le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione, allegando o auto certificando quanto necessario».
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