Trattativa Stato-mafia: cos'è il reato di «minaccia a corpo dello Stato»

Trattativa Stato-mafia: cos'è il reato di «minaccia a corpo dello Stato»
Trattativa Stato-mafia: cos'è il reato di «minaccia a corpo dello Stato»
Venerdì 20 Aprile 2018, 17:49 - Ultimo agg. 20:14
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«Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o a una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni». È quanto stabilisce il reato di «Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario» previsto dall'articolo 338 del codice penale e contestato agli imputati nel processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia.

«Alla stessa pena - prosegue l'articolo - soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi». In particolare agli ex ufficiali del Ros, imputati e oggi condannati, era contestato di avere veicolato a pezzi delle istituzioni la minaccia allo Stato mossa dai boss (anche loro imputati e condannati) con le stragi del '92 e del '93.

Stessa accusa per Dell'Utri che si sarebbe fatto «portavoce» delle minacce mafiose presso il governo Berlusconi.
Davanti alle bombe mafiose lo Stato avrebbe allentato la lotta ai clan attraverso concessioni, come l'alleggerimento del carcere duro. L'ex ministro Mancino era invece accusato solo del reato di falsa testimonianza, da cui oggi è stato assolto. 
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