VIOLATE LE DEROGHE
I pilastri principali su cui si basa il ricorso della procura generale - che ha ribadito l'esistenza del dolo intenzionale - sono sostanzialmente tre. Il primo: secondo i magistrati il gup ha violato l'articolo 425 del codice di procedura penale, secondo cui il proscioglimento deve avvenire solo se sussiste l'assoluta inutilità del dibattimento. E ancora: Sala avrebbe violato l'articolo 57 del codice degli appalti, che prevede già delle deroghe. Ma le ulteriori deroghe apportate dalll'allora amministratore delegato, secondo la procura generale, sono improprie e non rispettano i limiti delle direttive comunitarie. Infine nel ricorso viene indicata la violazione dell'articolo 2384 del codice civile: Sala aveva un tetto di tre milioni di spesa, ma la fornitura degli alberi ammonta a 4,3 milioni, quindi ha superato il limite. E il fatto che questo sforamento sia stato ratificato dal cda, per i magitrati è irrilevante ai fini del diritto penale.
«DANNO DI RILEVANTE GRAVITA'»
Il sindaco di Milano è stato prosciolto dal gup Campanile «perché nessuna delle violazioni di legge indicate dall'accusa ha trovato conferma alla luce di valutazioni in punto di diritto o di fatto» e non si può ravvisare alcuna violazione perché l'operato di Giuseppe Sala «ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del cda» di Expo in relazione «alla questione delle essenze arboree». Nonostante la richiesta di processo sostenuta dalla procura generale con quattro progressive modifiche dell’imputazione, il gup ha ritenuto che il 23 ottobre 2013 l’allora amministratore delegato di Expo 2015 spa non abbia commesso alcun abuso d’ufficio nel non effettuare una gara europea bensì affidando direttamente all’azienda Mantovani una parte della fornitura di «essenze arboree», cioè degli alberi da piantumare sulla Piastra, la parte centrale dell'Esposizione. Ma quell’affidamento diretto, secondo l’accusa, avrebbe procurato un «danno di rilevante gravità» allo Stato e un corrispondente «ingiusto vantaggio patrimoniale» alla Mantovani, costituito dalla differenza tra l’importo dell’affidamento diretto stipulato da Expo per le essenze arboree (4,3 milioni di euro) e il «di gran lunga inferiore costo» (1,7 milioni) al quale Mantovani fece poi eseguire l’appalto ai propri subappaltatori.
CODICE DEGLI APPALTI
Il giudice, nel prosciogliere Sala, spiega che l'allora amministratore delegato non ha violato in alcun modo la legge nell'affidamento diretto della fornitura di alberi e arbusti da piantare come arredo tra i padiglioni di Expo, in quanto i suoi poteri di deroga di commissario unico avevano reso «del tutto legittima» l'assegnazione dell'appalto.
E poi il suo «operato», sempre secondo il gup, insieme a quello dell'ex manager di Expo Angelo Paris (anche lui prosciolto e oggetto del ricorso dei pg) «ha trovato pieno riscontro nelle determinazioni del cda» della società che gestiva l'Esposizione universale. Per i sostituti pg Vincenzo Calia e Massimo Gaballo della procura generale guidata da Roberto Alfonso, invece, l'affidamento diretto di quella fornitura sarebbe avvenuto violando una norma del Codice degli appalti in più punti ma anche le normative europee e sarebbe proprio quest'ultimo aspetto uno dei temi su cui si sono concentrati i magistrati nel loro ricorso contro la sentenza del gup per confutare le motivazioni del provvedimento. Tra l'altro, se i giudici d'appello decidessero di mandare a giudizio Sala anche per abuso d'ufficio (per una presunta turbativa d'asta, invece, i pg hanno chiesto l'archiviazione), anche questa tranche potrebbe essere riunita al processo principale a carico del sindaco accusato di falso e altri, dato il rinvio lungo a fine settembre deciso nei giorni scorsi.