Nel mercato del gelato confezionato in singole porzioni e consumato fuori casa, e pertanto relativo a un prodotto tipicamente destinato a un consumo cosiddetto da «impulso», spiega l’Antitrust al termine dell’istruttoria originata da una segnalazione di un piccolo produttore di ghiaccioli “La Bomba”, operante in prevalenza presso gli stabilimenti balneari, «le politiche di vendita adottate nei confronti degli esercenti assumono un rilievo determinante nell’orientamento delle scelte di consumo finale, fortemente condizionate dall’offerta concretamente disponibile nel luogo ove sorge l’impulso del consumo stesso».
Pertanto, conclude l’Autorità, «le condotte abusive sanzionate, obbligando o incentivando la clientela di Unilever a mantenere in offerta una sola marca di gelato, hanno arrecato un sostanziale pregiudizio alla libertà di scelta del consumatore finale, limitandone la possibilità di reperire i gelati offerti dai concorrenti che, per qualità e gusto, avrebbero potuto essere preferiti a una parte dei gelati Algida».