Crisi da sovraindebitamento,
ora la legge ti dà una mano

Crisi da sovraindebitamento, ora la legge ti dà una mano
di Oliviero Franceschi e Alberto Martinelli
Domenica 8 Ottobre 2017, 15:31 - Ultimo agg. 10 Ottobre, 09:33
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Quando il consumatore può chiedere l'attivazione della procedura di accordo per la ristrutturazione del debito  
 
In tempi di crisi economica non sono pochi i contribuenti che avendo perso il lavoro o chiuso l’attività si trovano nei guai con il fisco o i debitori. In questi casi un salvagente può essere il riscorso a questa nuova possibilità..
 
Sovraindebitamento
 
Inutile negarlo, non tutti hanno attraversato l’ultimo decennio senza scosse e alcune famiglie sono finite in situazioni finanziarie quasi senza via d'uscita. Quello che non tutti sanno è che proprio per loro alcuni anni fa è stata promulgata una nuova normativa per cercare di “salvare il salvabile”. Si tratta della legge n. 3 del 27 gennaio 2012, denominata “Disposizioni in materia di usura ed estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, la quale ha introdotto un’apposita normativa applicabile alle situazioni di crisi debitorie che non sono soggette alle ordinarie procedure concorsuali.
Queste ultime infatti sono applicabili solo agli imprenditori commerciali di un certo rilievo che ad esempio superino determinati requisiti in termini di fatturato o di ammontare complessivo dei debiti.
Per i piccoli imprenditori, per i lavoratori autonomi, artisti e professionisti e per i semplici consumatori, invece, è impossibile ricorrere alle normali procedure: ma per aiutare anche loro è stata varata la Legge n. 3/2012. Tale legge al Capo II, come modificato dall’articolo 18 del D. L. n. 179/2012, prevede diverse possibilità  rivolte appunto ai soggetti esclusi dall’ambito di applicazione della legge fallimentare:
- l’accordo di composizione della crisi;
- il piano del consumatore.
Consigliamo di rivolgersi ad un esperto, l’avvocato o il commercialista di famiglia, per valutare con attenzione le aperture concesse dalla nuova normativa: cercheremo di dare comunque delle utili indicazioni generali.
 
L’accordo

Rimandando per la complessità dell’argomento alle fonti ufficiali, molto semplicemente si può dire che l’accordo di composizione della crisi rappresenta una proposta che il debitore rivolge ai debitori e consistente nel pagamento rateale di un certo ammontare dei propri debiti, proporzionato alle proprie possibilità. Di fronte alle difficoltà o all’impossibilità di recuperare il proprio credito, può essere infatti conveniente per il creditore accordare uno “sconto” su quanto dovuto dal debitore, piuttosto che ritornarsene a mani vuote. Anche il debitore naturalmente può preferire sacrificarsi il più possibile per pagare buona parte del debito, ma stare a posto con la coscienza e liberarsi di tutte le conseguenze giuridiche che la posizione debitoria comporta.
L’accordo deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale territorialmente competente.
Se l’accordo é concluso con una parte rilevante dei creditori pari almeno al 60 per cento, vincola tutti i creditori, compresi coloro che siano in disaccordo con la proposta. Questi ultimi possono contestare l’accordo ma il tribunale può comunque decidere per la sua omologazione.
 
Il piano

Con il piano del consumatore invece non è richiesta l’adesione dei creditori poiché è il Tribunale a decidere se sia ragionevole e valido. Il Tribunale analizza la situazione reddituale e patrimoniale del debitore da un lato e la sua situazione debitoria dall’altro lato, e può scegliere la riduzione del debito complessivo, relazionandola proprio alle concrete possibilità di pagare da parte del debitore.
Per la presentazione del piano, che dovrebbe essere riservato ai consumatori finali, occorre rivolgersi agli organismi di composizione della crisi.
 
Gli organismi di composizione
 
Un ruolo molto importante nella gestione del sovraindebitamento lo svolgono per l’appunto gli “organismi di composizione della crisi”,  degli enti iscritti in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Tali organismi, nell’ambito delle procedure previste dalla Legge n. 3/2012, hanno rilevanti funzioni di ausilio al debitore, ai creditori e al giudice e assumono tutte le iniziative dirette alla predisposizione del piano di ristrutturazione, del programma di liquidazione e alla relativa esecuzione. Possono costituire tali organismi gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con apposito regolamento ministeriale. I compiti e le funzioni dell’organismo di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti che possieda i requisiti dettati dall’articolo 28 della legge fallimentare ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.
 
Liquidazione del patrimonio
 
Per gli amanti del diritto va precisato che la legge n. 3/2012 è stata modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella Legge n. 17 dicembre 2012 n. 221.
Ma per districarsi più agilmente nelle maglie delle disposizioni un aiuto può arrivare dalla Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 19 del 6 maggio 2015, la quale fa il punto sulla disciplina e analizza tra l’altro nel dettaglio i presupposti di accesso alle procedure, le differenze tra l’accordo di composizione e il piano del consumatore, l’omologazione dell’accordo e del piano e la reclamabilità del decreto di omologa.
La Circolare commenta anche la fase eventuale della liquidazione del patrimonio, che potrebbe essere conseguente all’annullamento o alla risoluzione dell’accordo oppure alla cessazione degli effetti dell’omologazione del piano. Inoltre  chiarisce l’istituto dell’esdebitazione, il cui emblema è la dichiarazione giudiziale di inesigibilità dei crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio.
 
Luci ed ombre

In questi primi anni di applicazione, l’orientamento della giurisprudenza è stato piuttosto rigido e restio, anche per le difficoltà di conciliazione con altre disposizioni di legge. Ci auguriamo che il legislatore dia nuovo impulso ad una normativa che potrebbe rappresentare un valido aiuto per  molte famiglie.
 
 
Hanno collaborato Daniele Cuppone e Enrico Rabitti
 
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