Contributi pensionistici,
al via il cumulo gratuito

Contributi pensionistici, al via il cumulo gratuito
di Bruno Benelli
Domenica 8 Ottobre 2017, 15:35 - Ultimo agg. 15:42
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L’Inps ha emanato la circolare con le istruzioni operative. Chi ha pagato per la ricongiunzione può chiedere il rimborso 

Il cumulo vince su totalizzazione e ricongiunzione, nel senso che i lavoratori possono abbandonare i secondi – sempreché il provvedimento non sia divenuto definitivo – per abbracciare il primo che ha il pregio di essere gratuito rispetto alla ricongiunzione e di più immediato effetto rispetto alla totalizzazione. L’Inps ha emanato la circolare contenente le istruzioni operative, sulle quali vogliamo soffermarci.
 
La legge 232/2016
 
Il lavoratore può chiedere all’Inps di recedere dalla ricongiunzione e di avere indietro i soldi fino a quel momento versati. La restituzione non è ovviamente “pronta cassa” ma inizia ad avere effetto dal dodicesimo mese successivo alla richiesta di rimborso, e viene saldata in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. In sostanza è un’operazione dettata da una norma transitoria che deve essere perfezionata entro il 1° gennaio 2018 (un anno dall’entrata in vigore della citata legge).
 
I requisiti necessari
 
Ci sono però casi in cui il recesso non può essere accolto dall’Inps. Essi sono: a)  recessi dalla ricongiunzione avvenuti successivamente al 1° gennaio 2018; b) soggetti che non hanno i requisiti per l’accesso alla pensione entro il 1° gennaio 2017; c) recesso dalla ricongiunzione intervenuto entro il 31 dicembre 2016; d) pagamento integrale dell’onere della ricongiunzione; e) già liquidata una pensione, anche se  su di essa vengano trattenute le rate della ricongiunzione; f) ricongiunzione esercitata sulla base di contributi versati da liberi professionisti in virtù della legge 45/90. Inps ricorda che la facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire i trattamenti di inabilità anche dai soggetti che hanno già raggiunto i requisiti richiesti per il diritto autonomo a tale pensione in una delle gestioni interessate (ad esempio Inps: 15 anni di contributi, oppure 5 anni di cui 3 nel quinquennio precedente).                                                                                                                                                                                             
 
Lavoratore dipendente e autonomo
 
C’è poi il caso particolare in cui i contributi sono stati versati all’Inps sia come lavoratore dipendente (Ago) sia come lavoratore autonomo (gestioni speciali). In questi casi già dal 1966 la legge 613 prevede la possibilità del cumulo. Quale dei due cumuli deve essere esercitato? La decisione è rimessa al diretto interessato: 1) può chiedere il cumulo in base alla legge del 2016, tenuto conto che il possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni  non preclude più l’esercizio della facoltà di questo cumulo; 2) può non chiedere di applicare il cumulo per così dire nuova versione e in questo caso l’Inps in modo automatico applica il cumulo per così dire vecchia versione.
Con il cumulo è possibile conseguire la pensione di vecchiaia anche da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni. In sostanza se un soggetto, ad esempio,  ha versato 15 anni di contributi all’Inpdap e 22 anni all’Inps può chiedere il cumulo dei due periodi anche se nell’Inps ha già raggiunto e superato il minimo della contribuzione.
 
Pensione anticipata
 
La facoltà di cumulo può essere esercitata per conseguire anche la pensione anticipata con il requisito contributivo che attualmente è di 42 anni + 10 mesi per uomini e 41 anni + 10 mesi per donne. Attenzione però: per avere la pensione la legge chiede che la persona cessi il rapporto di lavoro dipendente (e non anche quello autonomo).
Il cumulo può essere chiesto anche  dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il familiare  aveva i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate.
 
 
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