Equitalia, via alla «Rottamazione»
Il 2 ottobre scade la seconda rata

Equitalia, via alla «Rottamazione» Il 2 ottobre scade la seconda rata
di Cristina Cennamo
Venerdì 29 Settembre 2017, 11:28
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Conto alla rovescia per chi ha aderito alla cosiddetta rottamazione delle cartelle, di cui sta per scadere il termine ultimo per il pagamento della seconda rata. Il termine era originariamente fissato per il 30 settembre, come si legge nei bollettini prestampati forniti all'atto dell'adesione, ma niente paura : dopo aver considerato che si sarebbe trattato di un sabato, si è deciso di posticipare a lunedì 2 ottobre.

Si tratta di una data importante perché il mancato o tardivo pagamento fa perdere i benefici della rottamazione e l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà riprendere le procedure di riscossione.Su ogni bollettino ricevuto sono indicati l’importo, il numero della rata, la scadenza del pagamento e il codice RAV.  In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima: si perdono gli effetti della Definizione agevolata e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, dovrà riprendere le procedure di riscossione; è preclusa la possibilità di ottenere nuovi provvedimenti di dilazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata; i precedenti pagamenti sono considerati a titolo di acconto sugli importi complessivamente dovuti.

Sono diverse però le modalità e i canali di pagamento a disposizione dei contribuenti:

Sportelli bancari, presentando allo sportello il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, l’operatore procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul conto corrente, se si è rivolto alla propria filiale, oppure può pagare con carta di credito o prepagata, bancomat e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio e delle procedure operative della banca.

Internet banking. Bisogna collegarsi al sito della propria banca e utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV. Basta  inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare. Il numero di RAV è sufficiente per identificare il pagamento e il contribuente a cui è riferito il debito, quindi non è obbligatorio indicare la causale.

Domiciliazione bancaria. Si possono pagare le rate della definizione agevolata anche con l’addebito diretto sul proprio conto corrente degli importi contenuti nei bollettini RAV. È sufficiente completare il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute, inviata dall’Agente della riscossione, e presentarlo in banca presso la propria filiale. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata, pertanto per la seconda rata il termine di sottoscrizione e consegna in banca era previsto per il giorno 12 settembre.

Sportelli bancomat (ATM). È possibile pagare i bollettini della definizione agevolata direttamente agli sportelli ATM abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV.

Uffici postali. È sufficiente presentare il bollettino RAV  ricevuto dall’Agente della riscossione e l’operatore di sportello procederà con il pagamento. Il contribuente può chiedere l’addebito sul proprio conto se è cliente Banco Posta. Può pagare con le carte BancoPosta e anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio. È possibile pagare i bollettini direttamente agli sportelli ATM di Poste Italiane ovvero ai chioschi abilitati utilizzando le carte BancoPosta.

Tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica. Il contribuente deve presentare  il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento. Si può pagare in contanti (fino a mille euro), con il bancomat o con la carta di credito (fino a 5 mila euro dai tabaccai e fino a 1.500 euro nei punti Sisal e Lottomatica).

Sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick. Il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV riportato nel bollettino e l’importo. Successivamente potrà scegliere tra molteplici operatori (banche, Poste e altri istituti di pagamento) che mettono a disposizione diverse modalità - bonifico, carte di credito, debito, prepagate, bollettino, addebito in conto - sulla piattaforma PagoPA, sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione.

Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà ad effettuare il pagamento. Il contribuente può pagare con carte di credito o prepagate, carte bancomat (nelle casse abilitate) e con titoli di credito, quali assegni circolari, assegni postali vidimati, vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia e assegni di conto corrente bancario e postale, nel limite di 20 mila euro, intestati all’ordine dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Si può pagare anche in contanti per importi sotto i 3 mila euro, nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Il D.M. 9 agosto 2017 apre inoltre alla compensabilità dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione: infatti, a partire dal termine previsto per il pagamento della seconda rata della definizione agevolata dei ruoli  sarà possibile accedere al beneficio compensativo.

In attesa, intanto, che si concretizzi l’ipotesi rottamazione-bis, ventilata in sede di cantierizzazione della legge di Bilancio 2018 per i contribuenti che non hanno avuto accesso alla procedura introdotta con il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193/2016).
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