Imu, se la Difesa rischia che il fisco bussi alla sua porta

Una caserma dismessa
Una caserma dismessa
di Giovambattista Palumbo*
Domenica 3 Settembre 2017, 17:23 - Ultimo agg. 17 Ottobre, 17:54
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16797 del 07/07/2017, ha recentemente chiarito quando anche le Province sono soggette all’Ici. Nel caso di specie un'Amministrazione Provinciale proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, a conferma della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo - salvo che per le sanzioni - l'avviso di accertamento notificatole da un Comune per mancato pagamento Ici 2010 su taluni immobili di sua proprietà.

Tali immobili erano adibiti ad impianti sportivi (campo di calcio, piscine, pattinodromo, palazzetto dello sport) e utilizzati per corsi universitari e di formazione sanitaria. La Commissione Tributaria Regionale, in particolare, riteneva che non fosse nella specie applicabile l'esenzione di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a) d.lgs. 504/92, trattandosi di immobili non destinati direttamente ed immediatamente a compiti istituzionali della Provincia, stante il loro affidamento a terzi.

Nel confermare tale conclusione la Corte di Cassazione affermava che sono esenti dall'imposta "gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, (...) destinati esclusivamente ai compiti istituzionali". E dunque dato che nel caso di specie non era controverso che si trattasse di immobili utilizzati non direttamente dall'Amministrazione Provinciale proprietaria, ma da quest'ultima concessi in uso a soggetti terzi, in forza di rapporti di concessione o convenzione, non vi erano ragioni per discostarsi dall’orientamento secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale. Il tema rileva peraltro anche nel caso dei molti immobili della Difesa dati in concessione a terzi soggetti.

Ciò che però andrebbe chiarito è chi è in questi casi esattamente il soggetto passivo di imposta, laddove il soggetto passivo dell’imposta non dovrebbe essere, a ben vedere, l’Amministrazione concedente, ma il concessionario, a cui dunque i Comuni dovrebbero rivolgere i propri accertamenti. Come espressamente previsto dal D.Lgs. 504/92, art. 9, infatti “nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”. 

Al riguardo, quindi, cercare di percorrere in giudizio (da parte dell’ente concedente) la strada della destinazione dell’immobile a fini istituzionali (al fine di ottenerne l’esenzione) non può risultare vincente. A parte il citato orientamento giurisprudenziale appare evidente, del resto, come in questi casi gli immobili risultano ormai “privi di collegamento funzionale con l’Amministrazione” e destinati al “preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato” (Cassazione, sentenza n. 20041 del 30.09.2011).

Quindi ciò che rischia di accadere è che i Comuni fanno accertamenti nei confronti del Ministero della Difesa, con, alla fine dei conti, mera partita di giro tra Stato ed enti locali, laddove però il vero soggetto (privato) passivo di imposta non è l’ente concedente, ma il concessionario. Su tale questione, al fine di evitare che l’Amministrazione Difesa possa vedersi destinataria di migliaia di accertamenti da parte dei Comuni italiani (basti pensare anche al caso degli alloggi detenuti dai sine titulo), con dunque, oltre al rischio di soccombenza in giudizio, anche rilevanti oneri e spese per la difesa processuale, sarebbe opportuno risolvere definitivamente la problematica in via interpretativa.

*Direttore Osservatorio Politiche Fiscali Eurispes
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