Per verificare la dichiarazione?
Mettetevi alla prova con il quiz

Per verificare la dichiarazione? Mettetevi alla prova con il quiz
di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
Lunedì 17 Luglio 2017, 09:13 - Ultimo agg. 12:00
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Vicine le scadenze per il 730 e il modello Redditi, rispettivamente 24 e 31 luglio


Con il caldo estivo, difficile concentrarsi sulle lunghe e complicatissime pagine delle istruzioni ministeriali. Facciamo una verifica con un quiz se la “preparazione fiscale” è almeno sufficiente per la predisposizione e il pagamento delle imposte.
 
1 - Chiunque può presentare il modello Redditi in forma cartacea?
 
A) No. La maggior parte dei contribuenti deve presentare la dichiarazione in via telematica. Chi fa da sé può utilizzare il programma “Unico on line” fornito dall’Agenzia delle Entrate ma é bene richiedere le credenziali di accesso con un po’ di anticipo.
 
B) Sì. La trasmissione on line del modello Unico, infatti, è riservata ai titolari di partita Iva.
 
C) No. La presentazione del modello in forma cartacea è prevista per il solo modello “UNICO MINI”.
 
 
2 – Il Sig. Gianni ha solo il Modello CU della società dove lavora, un appartamento e due pertinenze e le spese per il mutuo. Deve presentare la dichiarazione e si è dimenticato di pagare le imposte il 30 giugno. Può rimediare? 
 

 
A) Sì. Potrà pagare le tasse entro il 16 settembre con la maggiorazione del 40% e presentare normalmente la dichiarazione entro fine mese in banca o alla posta o entro il 31 ottobre per via telematica.
 
B) Sì. Potrà versare le tasse con la maggiorazione del 4 per mille entro il 31 luglio e presentare la dichiarazione entro il 30 settembre per via telematica.
 
C) Sì. Potrà effettuare i pagamenti entro il 22 agosto e presentare contestualmente la dichiarazione in banca o alla posta. 
 
 
3 – Hai chiuso la dichiarazione dei redditi con un debito e hai deciso di pagare in quattro rate. Se scegli le rate, puoi rateizzare solo i tributi con importo maggiore e pagare subito e senza interessi i rimanenti tributi?
 
A) E’ possibile scegliere di non rateizzare tutti i tributi, ma solo per i titolari di partita Iva
 
B) La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.
 
C) No. La scelta di rateizzare i tributi è generale e non può essere soggetta ad eccezioni per non  pregiudicare i controlli dell’amministrazione finanziaria.
 

4 – Come va ripartita la deduzione per i figli a carico tra marito e moglie?
 
A) La deduzione è stata sostituita da una “detrazione” dall’imposta che deve essere ripartita nella misura del 50% tra i coniugi. Tuttavia, i coniugi possono decidere di comune accordo di attribuire l’intera detrazione al genitore con il reddito complessivo più alto.
 
B) La deduzione per i figli può essere ripartita liberamente tra i genitori per ottenere il massimo beneficio fiscale.
 
C) Lo sconto per i figli va suddiviso sempre al 50% tra i coniugi. 
 
5 – Avete ristrutturato casa. Come si dovrà indicare la detrazione Irpef per spese (ristrutturazione edilizia) sostenute nel 2016?  Ha diritto alla detrazione d’imposta del 36%, del 41%, del 50% o a quella del 65%?
 
 
A) Ha diritto alla detrazione del 41% se le fatture portano la data dal 1° gennaio al 30 settembre 2016; del 50% se sono state emesse dal 1° ottobre 2016 in poi.  
 
B) Per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2007 l’aliquota Iva applicata agli interventi di recupero del patrimonio edilizio è passata dal 20 al 10%: di conseguenza, la detrazione Irpef è rimasta invariata al 41% al fine di “compensare” lo sconto concesso sull’Iva.
 
C) La detrazione Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2016 (anche sulle parti comuni degli edifici condominiali) è pari al 50%. 
 
 
 
6 – Antonio nel 2016 ha effettuato interventi finalizzati al risparmio energetico e in particolare ha sostituito delle finestre del proprio appartamento. Per avere diritto alla detrazione del 65% doveva inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate prima dell’inizio dei lavori?
 
A) No: la comunicazione preventiva al centro operativo era necessaria in passato e solo per la detrazione del 50%. Per il 65% invece occorre inviare una comunicazione all’Enea dopo la fine dei lavori.
 
B) Sì, la comunicazione deve essere sempre inviata se si vuole usufruire della detrazione fiscale.
 
C) No: la comunicazione deve essere inviata solo per la sostituzione delle vecchie caldaie  con nuovi dispositivi a condensazione.
 
 
7 – Il modello Redditi 2017 può essere presentato:
 
A) da tutti i contribuenti che non siano titolari di partita Iva. I soggetti titolari di partita Iva infatti devono presentare il modello Unico 2017
 
B) da tutti contribuenti titolari e non titolari di partita Iva.
 
C) dai pensionati e dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che non hanno fatto in tempo a presentare il modello 730 2017
 
 
 
 8 – Marco chiude la denuncia con un credito Irpef di 70 euro, ma deve pagare 100 euro di addizionale regionale entro il 31 luglio. Come deve calcolare la maggiorazione dello 0,40%?
 
A) La maggiorazione non è dovuta quando il debito riguarda le addizionali Irpef.
 
B) Se i debiti superano i crediti la maggiorazione è dovuta sull’intero importo a debito (70 euro).
 
C) La maggiorazione dello 0,40% va calcolata solo su 30 euro (100 meno 70).
 
 
9 – Non hai partita Iva e hai chiuso la dichiarazione con un credito Irpef 2016 di 200 euro, ma ci sono da pagare 50 euro di addizionale regionale. Cosa fai? 
 
A) Entro il 31 luglio, devi presentare la delega F24 per compensare il debito di 50 euro con il credito Irpef anche se il saldo da versare è zero.
 
B) Solo per le Regioni i cui conti sono in rosso occorre comunque versare l’imposta senza possibilità di compensazione. Per le altre vige la possibilità di compensazione dei due importi.
 
C) Niente: è sufficiente tenere sotto controllo il credito fino ad esaurimento.
 
 
10 – Possiedi un appartamento non affittato per il quale hai pagato l’Imu, situato nello stesso Comune dove hai la proprietà dell’abitazione principale. E’ vero che quest’anno puoi scegliere di non dichiararlo al fisco?
 
 
A) No. L’obbligo di dichiarazione sussiste comunque anche se dall’anno passato gli immobili non locati e non esenti da Imu non pagano l’Irpef e le relative addizionali
 
B) No. L’obbligo di dichiarazione sussiste sempre ed inoltre gli immobili non locati e non esenti da Imu ma situati nello stesso Comune dove c’è l’abitazione principale di proprietà sono tornati a pagare sul 50% l’Irpef e le relative addizionali.
 
C) Certamente. Puoi optare direttamente in dichiarazione dei redditi barrando nel frontespizio l’apposita casella
 
 
11 - Chiudi la dichiarazione con un sostanzioso importo da pagare e decidi di versare in tre rate. Devi versare gli interessi?
 
A) No. Il recente “Decreto semplificazioni” ha stabilito che per l’Unico 2017 non occorre versare interessi sulle rate delle imposte dovute.
 
B) Per le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno si versano gli interessi del 6%, mentre per quelle presentate dal 1° luglio 2017 gli interessi scendono al 4%.
 
C) Sì, occorre versare gli interessi del 4% annuo.
 
 
12  Quali sono le scadenze per i versamenti del modello Redditi?
 
A) Considerati i ritardi nella pubblicazione del software “Ge.Ri.Co” (programma informatico che consente di stimare i ricavi presunti derivanti dall’attività), la precedente scadenza del 16 giugno è stata rinviata al 16 agosto. Chi paga dopo tal data ma entro il 15 settembre dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40%.
 
B) Quest’anno non è stata prevista alcune differenza tra i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore  e gli altri contribuenti e tutti potevano pagare le imposte del modello Redditi 2017 fino al 30 giugno senza la maggiorazione dello 0,40% e potranno versare fino al 31 luglio con la maggiorazione. Sono compresi tutti, anche i contribuenti che applicano il “regime di vantaggio” o il regime “forfettario”  e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese “trasparenti”.
 
C) Considerati i ritardi nella pubblicazione del software “Ge.Ri.Co”, la precedente scadenza del 30 giugno è stata rinviata al 16 settembre. Chi paga dopo tal data, ma entro il 16 ottobre dovrà applicare la maggiorazione dello 0,40%.
 
Hanno collaborato Alberto Martinelli ed Enrico Rabitti
 
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