Aerei Ue, resta il tetto per i soci esteri ma Bruxelles cerca un modo per attirare capitali non europei

Jean-Claud Juncker
Jean-Claud Juncker
Giovedì 8 Giugno 2017, 15:39 - Ultimo agg. 15:58
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Resta la Norma europea secondo cui una compagnia aerea Ue deve essere detenuta per oltre il 50% del capitale ed effettivamente controllata dagli Stati membri o da una entità degli Stati membri dell’Unione. Dunque non ci sono cambiamenti sul limite alla proprietà di gruppi esteri (Etihad per esempio detiene il 49% di Alitalia). Ma la crisi del settore Ue resta, e capitali freschi fuori dall'Unione servono come il pane.

Ecco perchè, nonostante il tetto invariato, la Commissione europea è sicura che le nuove linee guida pubblicate, che interpretano le regole sulla proprietà e il controllo delle compagnie aeree Ue, offrono dei margini di manovra per incentivare maggiormente gli investitori non Ue a entrare nel capitale dei gruppi dell’Unione. E indica che sta valutando proprio le disposizioni in materia di controllo e proprietà delle compagnie aree Ue «allo scopo di garantire che le regole europee restino pertinenti ed efficaci a fronte dei mutamenti rapidi del mercato dell’aviazione: una decisione non è stata presa». La questione, dunque, non è chiusa. Anche si si capisce ancora bene qual sia la via di lavoro per Bruxelles.

Già diversi mesi fa la commissaria ai trasporti Violeta Bulc aveva aperto alla possibilità di trovare soluzioni diverse sul tema della proprietà e del controllo delle compagnie aree nel caso ci fossero accordi di reciprocità bilaterali tra gli Stati e i paesi terzi. Gli orientamenti pubblicati non cambiano le regole attuali, ma stabiliscono dei criteri per valutazione la proprietà e il controllo ricordando che «conviene tenere conto della specificità di ogni caso particolare».

Per quanto concerne la proprietà, la Commissione sottolinea la necessità di verificare la nazionalità delle persone fisiche proprietarie che si trovano in cima alla piramide della compagnia aerea, precisa il modo di verificare situazioni in cui una compagnia appartiene a un intermediario o se il trasportatore della Ue è quotato in Borsa. Per il controllo effettivo valgono quattro criteri per la valutazione comunitaria: la governance delle compagnie aeree della Ue, i diritti degli azionisti, i legami finanziari e la cooperazione commerciale degli investitori dei paesi terzi con le compagnie aree Ue. Ciò è importante per verificare chi influenza le decisioni nelle scelte strategiche della compagnia. Per esempio la Commissione indica che «dare a un azionista il diritto di veto su certe decisioni non implica necessariamente che detenga l’effettivo controllo».

Occorre infatti verificare se il veto riguarda decisioni di importanza limitata o decisioni strategiche. «Un azionista di un paese terzo può avere diritti di veto senza necessariamente portare a una perdita del controllo effettivo da parte dell’azionista Ue», è scritto negli orientamenti comunitari. Una valutazione approfondita deve essere fatta nel caso in cui i diritti di veto del paese terzo riguardano decisioni che possono portare al blocco del business: è il caso delle acquisizioni di asset, di investimenti, del ricorso a garanzie o prestiti, dei contratti. In linea generale se un azionista non Ue detiene più del 30% del capitale è necessaria una «indagine approfondita» per il rilascio della licenza a operare.

E lo stesso nel caso in cui la proprietà è molto diffusa e un solo azionista di un paese terzo è uno degli azionisti più importanti.
Inoltre si tratta di valutare se i diritti di veto sono «necessari e proporzionati all’obiettivo di proteggere il valore dell’investimento di minoranza»: è il caso quando si tratta di decidere un aumento o una riduzione di capitale, un’emissione di bond convertibili in azioni, una modifica dei diritti legati alle azioni, una offerta pubblica, la distribuzione dei dividendi, la cessazione o un cambiamento di un business, una fusione o una liquidazione. Se il diritto di veto riconsciuto all’azionista di un paese terzo è proporzionato «non implica che l’azionista Ue non detenga l’effettivo controllo» della compagnia aerea.
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