In cassa entro il 16 giugno
per l’acconto di Imu e Tasi

In cassa entro il 16 giugno per l’acconto di Imu e Tasi
di Oliviero Franceschi e Daniele Cuppone
Lunedì 12 Giugno 2017, 08:55 - Ultimo agg. 09:33
4 Minuti di Lettura
L'abitazione principale, se non è di lusso, è esentata da entrambi i tributi, che gravano su tutti gli altri fabbricati. Ecco le norme
 


Conto alla rovescia per Imu e Tasi: poco meno di una settimana ormai alla scadenza dei due tributi fissata per il giorno 16. Un ultimo ripasso delle regole per evitare errori che potrebbero “costar caro”..
 
Servizi indivisibili

Dopo aver esaminato la scorsa puntata le regole più importanti da conoscere sull’Imu, cercheremo di approfondire le cose fondamentali che riguardano la Tasi, la tassa che con un autentico gioco di prestigio si è materializzata da qualche anno nelle vite dei contribuenti. La Tasi dovrebbe coprire le spese relative ai cosiddetti servizi indivisibili, ad esempio l’illuminazione e la manutenzione delle strade, servizi che almeno nel Comune capitolino da molti anni non sono adeguatamente forniti. La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare e dall’anno passato non colpisce le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze e gli immobili assimilati.
L’importo del tributo si calcola in modo pressoché identico all’Imu: occorre partire dalla rendita catastale dell’immobile al 1° gennaio 2017, rivalutarla del 5% e moltiplicarla per il moltiplicatore catastale che varia a seconda della categoria catastale e che è pari a:
160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
• 140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
• 80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
• 65 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5)
• 55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.
Si ottiene così il valore catastale del bene che deve essere moltiplicato per l’aliquota stabilita dal Comune per ottenere finalmente l’importo lordo. L’importo lordo va poi rapportato alla quota e al periodo di possesso. Prima di pagare comunque, come sempre, consigliamo di leggere con molta cura le delibere del Comune dove è situato l’immobile, che a volte nascondono delle sorprese.
 
Regole complicate

L’iter per pagare è piuttosto elaborato e i cittadini, proprio come per l’Imu, sono obbligati a rintracciare la delibera del Comune, leggere con pazienza le decine di pagine di cui spesso si compone, evitare gli eventuali “tranelli” contenuti, interpretarla e individuare le regole che fanno al caso loro. Per l’acconto però i contribuenti possono pagare sia per la Tasi che per l’Imu il 50% dell’importo calcolato con le aliquote 2016: a dicembre in occasione del saldo si faranno i conteggi con le aliquote 2017. Se non ci sono state variazioni negli immobili (come acquisti, vendite, cambiamenti delle percentuali di possesso, modifica della rendita catastale, ecc.) e se nel 2016 si è posseduto l’immobile per tutto l’anno, in linea generale per ottenere l’acconto si può dividere a metà l’importo totale del 2016.
 
Inquilini e percentuali

Rispetto all’Imu inoltre c’è una grossa complicazione in più: poiché la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo un’unità immobiliare, sono tenuti al pagamento pro quota anche gli inquilini, i comodatari e chiunque detenga l’immobile soggetto alla Tasi. E naturalmente la percentuale che deve pagare il proprietario e quella che deve pagare ad esempio l’inquilino varia a seconda del Comune. La Tasi, costituisce un’obbligazione tributaria autonoma ed è quindi obbligo dell’inquilino preoccuparsi dei calcoli e provvedere al pagamento. Va da sé quanto sia auspicabile la collaborazione del proprietario nel fornire i dati catastali. Dall’anno passato hanno tirato un sospiro di sollievo gli inquilini che adibiscono l’immobile non “di lusso” ad abitazione principale, i quali sono esentati dalla Tasi a condizione di possedere oltre alla dimora abituale anche la residenza anagrafica, secondo la regola generale.
 
Le regole a Roma

Nella capitale, con esclusione dei terreni agricoli e degli immobili destinati ad abitazione principale  dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare (diversi da A/1, A/8 e A/9), sono state stabilite le seguenti aliquote:
• 1,0 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate A1, A8 e A9 e per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
•  0,8 per mille per tutti gli altri immobili, compresi gli alloggi assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ATER) e gli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) del Comune.
 
Ripartire la Tasi

Nel Comune Capitolino, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'immobile e ad esempio l’occupante non possieda il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica, una quota della Tasi pari al 20% è dovuto proprio dall’occupante. E’ tenuto al pagamento della quota del 20% anche chiunque detenga a qualsiasi titolo un immobile diverso da abitazione come  un negozio, una bottega o uno studio privato, se si tratta di un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. La Tasi inoltre sarà dovuta dall’inquilino anche per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9.
 
Affitti a canone concordato

Infine dal 2016 i proprietari e gli inquilini di immobili affittati a canone concordato beneficeranno di uno sconto del 25% sia sull’Imu che sulla Tasi dell’immobile.
 
Hanno collaborato Alberto Martinelli e Enrico Rabitti
© RIPRODUZIONE RISERVATA