Uber, la Corte Ue: «Può essere obbligata ad avere gli stessi doveri dei taxi»

Uber, la Corte Ue: «Può essere obbligata ad avere gli stessi doveri dei taxi»
Giovedì 11 Maggio 2017, 10:37 - Ultimo agg. 22:15
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Uber può essere obbligata a possedere le licenze richieste dalle legislazioni nazionali per i taxi poiché non beneficia del principio di libera circolazione dei servizi garantito dall'Ue per i cosiddetti servizi della società dell'informazione. Questa la conclusione a cui è giunto l'avvocato generale della Corte Ue nella causa intentata alla piattaforma Uber da un'associazione di taxi spagnola. Bisognerà ora vedere se le conclusioni saranno riprese nella sentenza che sarà emessa prossimamente dalla Corte.

Secondo le conclusioni dell'avvocato generale, Maciej Szpunar, «il servizio offerto dalla piattaforma Uber deve essere qualificato come servizio nel settore dei trasporti» e quindi non potrebbe beneficiare del principio della libera prestazione fissato dall'Ue per i servizi della società dell'informazione. In base a questa interpretazione del diritto comunitario, la sua attività «è soggetta alle condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali negli Stati membri, nel caso specifico il possesso delle licenze e delle autorizzazioni previste dal regolamento della città di Barcellona».

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi dal tribunale commerciale di Barcellona sulla causa avviata nel 2014 dall'Asociation profesional elite taxi della città catalana contro la Uber System Spain per concorrenza sleale. I giudici spagnoli hanno ritenuto necessario sottoporre alla Corte Ue una serie di questioni sulla qualificazione dell'attività di Uber in considerazione del fatto che la definizione della controversia presuppone l'interpretazione di varie disposizioni di diritto dell'Unione. Per l'avvocato della Corte, «benchè competa al giudice nazionale accertare e valutare i fatti», il servizio offerto da Uber è un «servizio misto» che però non soddisfa le condizioni che potrebbero farlo rientrare nella categoria di «servizio della società dell'informazione».

Inoltre, secondo le conclusioni di Szpunar, la prestazione di messa in contatto del passeggero con il conducente, fornita per via elettronica, «non è nè autonoma nè principale rispetto alla prestazione di trasporto».
Quindi non si tratterebbe di un servizio della società dell'informazione ma «piuttosto dell'organizzazione e della gestione di un sistema completo di trasporto urbano su richiesta».
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