Coppia mista si separa, il figlio minorenne non può espatriare

Coppia mista si separa, il figlio minorenne non può espatriare
di ​Domenico Zampelli
Martedì 9 Gennaio 2018, 14:01 - Ultimo agg. 14:12
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Kramer contro Kramer in Terra di Lavoro. Farà discutere la sentenza pronunciata dalla V sezione del Tar Campania, che ha di fatto sancito il divieto di espatrio per il figlio minorenne di una coppia separata del Casertano. Di nazionalità diversa: italiano lui, marocchina lei. Subito dopo la rottura del rapporto il papà aveva revocato l’assenso a suo tempo rilasciato per il rilascio del passaporto. Il timore era chiaramente quello che il piccolo entrasse a far parte dell’elenco di “bambini con la valigia”, di fatto scomparsi dall’orbita di relazione genitoriale. Un fenomeno che nei casi estremi viene definito “sottrazione internazionale di minori», con uno dei genitori – statisticamente quasi sempre il papà – che non sa più nulla del figlio, per cui risulta difficilissimo o addirittura impossibile mantenere il legame universalmente riconosciuto e fondamentale per il corretto sviluppo del minore. Con numeri in forte incremento: se ne contavano 89 nel 1998, sono saliti a 266 nel 2010 fino a toccare quota 341 lo scorso anno.
Di fronte una madre che aveva proposto il ricorso deducendo l’insussistenza di alcuna ragione per il ritiro del passaporto in quanto il minore era solito recarsi con lei in Marocco per le sole vacanze ed era stato sempre ricondotto in Italia al termine delle stesse, per cui non vi era stato né vi sarebbe stato in futuro alcun tentativo di sottrarre il minore alla potestà genitoriale del padre, avuto anche riguardo alla circostanza che pure la famiglia della ricorrente viveva stabilmente in Italia. Una situazione in cui la bilancia di palazzo de Londres si è rivolta nella direzione del papà. «Si deve ritenere – così il collegio giudicante nella sentenza - che la revoca del consenso dell’altro genitore esercente la potestà genitoriale integri di per sé una causa legittimante il ritiro del passaporto rilasciato in favore del figlio minore, potendo l’intervenuto dissenso essere superato, al pari del mancato consenso ab origine al rilascio del passaporto, solo dall’autorizzazione del giudice tutelare, cui spetta di valutare se il rilascio del passaporto corrisponda o meno all’interesse del figlio minore, potendo ricorrere il pericolo che uno dei coniugi, recandosi all’estero con il figlio minore, sottragga il medesimo alla potestà dell’altro genitore». Un pericolo che a giudizio del tribunale amministrativo ben giustifica un cambiamento di opinione rispetto ad una determinata circostanza: «La natura dei rapporti tra genitori e figli è soggetta a mutamenti in dipendenza dei più diversi fattori, per cui non può essere configurata una situazione per cui il consenso espresso in una determinata contingenza all’espatrio di un minore deve permanere inalterato nel tempo». «Alla stregua di tali rilievi – così sul punto la sentenza - si deve ritenere che l’atto oggetto di impugnativa sia stato legittimamente adottato nella ricorrenza degli indicati presupposti di legge, al ricorrere dei quali lo stesso si presenta come atto vincolato».
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